argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: revoca del concordato - censure del debitore - ammissibilità del reclamo al fallimento
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 marzo 2020, n. 11354, depositata in data 12 giugno 2020, ha affermato che in caso di revoca dell’omologazione del concordato preventivo il debitore può formulare le proprie censure in merito nel successivo giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, pur se quest’ultima non è consequenziale. L’Ordinanza chiarisce che anche se il debitore non ha proposto autonoma impugnazione avverso il decreto di revoca del decreto di omologazione non perde la legittimazione a rappresentare le proprie doglianze in merito nell’ambito del successivo fallimento per la consequenzialità e l’assorbimento delle procedure.