argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 ottobre 2019, n. 13467, depositata in data 2 luglio 2020, ha confermato che, in materia di concordato preventivo, qualora l'imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito tributario formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'Amministrazione Finanziaria potrà opporre in compensazione solo i crediti sorti dopo l'apertura della procedura (e non quelli formati precedentemente). Infatti, risulta applicabile il principio vigente in materia fallimentare, in base al quale il credito vantato prima dell'apertura della procedura è considerato formalmente un credito facente capo al fallito, mentre il credito che sorge in corso di procedura appartiene alla massa dei creditori. Tale principio trova applicazione anche per il concordato preventivo, atteso il rinvio degli artt. 56 e 169 del R.D. 267/42.