argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 luglio 2020, n. 14960, depositata in data 14 luglio 2020, ha chiarito le dinamiche circa l'ammissibilità al passivo del creditore, in rango ipotecario, anche nel caso in cui il bene su cui grava la garanzia non faccia ancora parte dell'attivo fallimentare. In particolare, viene evidenziato come il creditore possa essere ammesso al fallimento come privilegiato, anche in assenza (attuale) del bene oggetto di garanzia nell'attivo, in quanto il controllo sull'esistenza del bene non attiene alla fase di accertamento del passivo, bensì alla fase del riparto (fermo restando che la prelazione opererà solo nel caso in cui, nel frattempo, il bene in garanzia venga recuperato e divenga parte del compendio fallimentare).