argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 dicembre 2018, n. 5428, depositata in data 25 febbraio 2019, richiamando in particolare una precedente pronuncia (Cass. 6 settembre 2006, n. 19125) ha ribadito che, in caso di revoca del fallimento, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissione e, ai fini della prescrizione dei crediti ammessi al passivo, trova applicazione la regola di cui all’art. 2945, comma 2, c.c., poiché la revoca non comporta l’estinzione della procedura fallimentare. Di conseguenza, si ha la sospensione del decorso del termine di prescrizione dei crediti insinuati al passivo e l’effetto interruttivo opera per tutto il corso del processo, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.