argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 dicembre 2018, n. 774, depositata il 15 gennaio 2019, ha affermato che tutte le società – sia in bonis sia sottoposte a procedure concorsuali – sono tenute a rispettare il versamento periodico dell’imposta sul valore aggiunto. La Suprema Corte ha anche spiegato che il d.lgs. 241/1997 prevede semplificazioni in tema di dichiarazioni fiscali e IVA, ma non individua alcuna differenza tra società in bonis e società soggette a procedura concorsuale. Nel caso di specie, i commissari di una società in amministrazione straordinaria ritenevano che la redazione di rendiconto di gestione esonerasse gli organi della procedura dal pagamento rateale dell’IVA alle scadenze fissate. La Suprema Corte ha precisato che il presupposto applicativo della norma oggetto di contestazione è la titolarità di partita IVA, senza accennare differenza tra società in bonis e società sottoposte a procedure concorsuali, obbligando quindi anche le società in amministrazione straordinaria a rispettare il termine per il versamento dell’IVA. La redazione di un rendiconto di gestione è esclusivamente una modalità di documentazione dei risultati raggiunti. In relazione al versamento dell’IVA, i nuovi organi avevano tuttalpiù due alternative: continuare a versare ratealmente l’imposta entro le scadenze fissate, oppure effettuare il versamento del saldo una tantum.