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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio 2020, n. 11347, depositata il 12 giugno 2020, ha ribadito il principio in base al quale la proposta concordataria contenente un esonero della responsabilità patrimoniale del debitore è inammissibile, poiché contraria alle norme imperative vigenti. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, nella proposta di concordato vi era la presenza di una clausola contenente una deroga ai principi enunciati dagli artt. 2506 quater e 2740 c.c. – quindi nulla – che prevedeva un esonero di responsabilità patrimoniale del debitore nella cessione di parte del patrimonio societario mediante un'operazione di scissione, col fine ultimo di continuare l'attività commerciale, beneficiare dell'esdebitazione e versare una minima parte di quanto realizzato ai creditori. Per tali motivi, la Corte di Cassazione determinava la non fattibilità giuridica della proposta di concordato avanzata.