argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 gennaio 2020, n. 16263, depositata in data 30 luglio 2020, ha evidenziato come, ai fini dell'esdebitazione del socio dichiarato fallito in estensione, fra i creditori concorsuali devono essere ricompresi anche i creditori della società. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato come il presupposto oggettivo, di cui all'art. 142, secondo comma, R.D. 267/42, riferito ai creditori concorsuali, debba essere inteso come comprensivo, per il socio fallito in estensione, anche dei creditori della società (pur rimanendo distinte le due procedure di fallimento) posto che il fallimento del socio rappresenta una conseguenza del fallimento della società.