argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 febbraio 2020, n. 13596, depositata in data 2 luglio 2020, ha chiarito che il mancato deposito delle somme ex art. 163, co. 2, n. 4), l.f. non pregiudica, nel successivo fallimento, il riconoscimento in prededuzione del credito del professionista che ha assistito la società nella predisposizione del piano e della proposta concordataria. In linea generale, la funzionalità ex ante della prestazione resa dal professionista – e la conseguente natura prededucibile del credito – non può essere negata in conseguenza di condotte poste in essere dal debitore successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, ancorché conducano alla revoca dell’ammissione alla procedura concordataria, salvo che tali condotte integrino atti di frode e sia inequivocabilmente provata la partecipatio fraudis del professionista.