<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Curatore revocato: l’autorizzazione del giudice delegato non ne esclude la responsabilità.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 febbraio 2020, n. 13597, depositata il 2 luglio 2020, ha affermato – in linea con l’attuale orientamento giurisprudenziale – che l’azione di responsabilità contro il curatore revocato ex art. 38 l.f. ha natura contrattuale: il novellato art. 38 l.f., che prevede che il curatore adempia ai doveri del proprio ufficio «con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico», rende infatti applicabile il co. 2 dell’art. 1176 c.c., che disciplina la responsabilità professionale e il concetto di “diligenza qualificata”. Pertanto – conclude la Suprema Corte – al curatore è demandata non un livello medio di attenzione e prudenza, ma una diligenza correlata anche alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici; e, ai fini della responsabilità del curatore, è irrilevante l’acquisizione da parte di quest’ultimo dell’autorizzazione del giudice delegato, la quale può al più rilevare ai fini di un eventuale concorso di responsabilità dell’organo giudiziale.