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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 3 dicembre 2019, n. 13903, depositata in data 6 luglio 2020, è intervenuta in tema di responsabilità solidale del cessionario per debiti del cedente di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. nell’ambito della cessione d’azienda. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la funzione primaria della disciplina di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. – che dispone la responsabilità del cessionario per debiti del cedente solo se risultanti dalle scritture contabili di quest’ultimo – è quella di tutelare i creditori che hanno fatto affidamento sul compendio aziendale ceduto. Pertanto, l’eventuale richiesta al giudice di emissione dell’ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., delle scritture contabili della cedente deve ritenersi sottratta al regime comune di discrezionalità dell’emanazione del provvedimento, in quanto unico strumento per l’applicazione della responsabilità solidale del cessionario civilisticamente prevista.