argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 luglio 2020, n. 22044, depositata in data 23 luglio 2020, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha chiarito che la responsabilità dell’amministratore di diritto, in concorso con l’amministratore di fatto, sussiste non solo ed esclusivamente in forza della formale posizione rivestita dal primo, ma a fronte della sua condotta omissiva ai sensi dell’art. 40, co. 2, c.p. Tale condotta consiste, in particolare, nel non aver impedito l’evento doloso che la carica rivestita impone di impedire e, quindi, nell’omesso esercizio dei poteri di gestione attribuiti all’amministratore di diritto e nell’omesso controllo dell’operato dell’amministratore di fatto. Ai fini dell’integrazione del dolo – che può configurarsi anche solo come eventuale – è sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore di fatto compia delle operazioni ritenute dolose.