argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Giustizia UE, con Sentenza del 16 luglio 2020, nella Causa C-253/19, è intervenuta in tema di insolvenza transfrontaliera, chiarendo che, nell’individuazione della competenza giurisdizionale per la richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza in capo ad una persona fisica, che non esercita attività d’impresa o professionale, deve essere preso a riferimento il centro degli interessi principali, ossia il luogo in cui, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848, «il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi». Il centro degli interessi principali coincide con la residenza abituale, salvo prova contraria attraverso il ricorso a criteri obiettivi e verificabili da terzi. Pertanto, la presenza in un altro Stato membro di immobili di titolarità del debitore non è, di per sé, sufficiente a confutare la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con la residenza abituale.