argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera del 22 aprile 2020, n. 362, è intervenuta fornendo dei chiarimenti sulla delibera n. 43/2020 – oggetto di istanza di riesame – nella quale aveva concluso per la legittimità, sulla base della giurisprudenza più recente, dell’esclusione dalla gara pubblica di un’impresa a causa della presentazione, in corso di gara, della domanda di concordato con riserva, costituendo quest’ultima una causa ostativa alla partecipazione. In particolare, l’ANAC ha precisato che, affinché tale causa ostativa non diventi definitiva e, pertanto, sia consentita la partecipazione alla gara pubblica dell’impresa che ha presentato una domanda di concordato “in bianco” con continuità aziendale, è necessario che l’autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 186 bis, co. 4, l.f. – accertativa della capacità economica dell’impresa nell’esecuzione dell’appalto – intervenga nel corso della procedura di gara. L’ANAC conclude, precisando che devono essere posti a carico esclusivo dell’impresa in concordato i rischi connessi a eventuali ritardi, rispetto alla definizione del procedimento di gara, nel rilascio dell’autorizzazione in parola, restando l’amministrazione estranea alla procedura concorsuale.