Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - In caso di concordato preventivo, la dichiarazione di fallimento può essere emessa solamente in caso di esito negativo del procedimento di concordato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 ottobre 2018, n. 30539, depositata il 26 novembre 2018, ha chiarito il legame esistente tra concordato preventivo e fallimento, precisando che fra le due procedure deve sussistere coordinamento. Quindi, nel caso in cui sia ancora pendente la prima procedura, la dichiarazione di fallimento può essere dichiarata esclusivamente a seguito dell’esito negativo del concordato preventivo. Inoltre, la Suprema Corte ha rammentato che è dichiarata inammissibile la domanda di concordato presentata dal debitore esclusivamente con lo scopo di posticipare la dichiarazione di fallimento, circostanza che comporta violazione delle finalità e dei principi posti alla base della procedura di concordato e integrazione degli estremi dell’abuso del processo.