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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 giugno 2020, n. 10808, ha statuito che il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell’azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile, pertanto, non deve essergli notificato l’atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall’art. 603 c.p.c. il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l’eccezione in tema di credito fondiario di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 art. 41, co. 1). Tuttavia, ai sensi dell’art. 604 c.p.c. co. 2, nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere convocato anche il terzo proprietario assoggettato ad esecuzione (es. notifica ordinanza art. 569 c.p.c. per convocazione alla prima udienza) e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fino a che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. La Suprema Corte ha altresì statuito che la notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario ai sensi dell’art. 602 c.p.c. e ss. produce l’effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943 c.c., co. 1) e di sospenderne il decorso (art. 2945 c.c., co. 2) anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dell’art. 604 c.p.c., co. 2 o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945 c.c., co. 3. La pronuncia riguardava il caso di una Banca che aveva notificato il precetto al debitore ed ai terzi proprietari datori di ipoteca e poi solo il pignoramento immobiliare ai terzi proprietari; il debitore diretto non aveva più avuto legale conoscenza della esecuzione immobiliare avviata. La procedura esecutiva, diversi anni dopo, era stata estinta dal Giudice dell’esecuzione perché aveva rilevato che il pignoramento immobiliare era stato notificato ad un terzo proprietario che era deceduto anteriormente alla notifica (e non era stato notificato agli eredi) né di tale decesso si faceva menzione nella relazione notarile sostitutiva della documentazione ipotecaria e catastale. Pertanto secondo il principio giurisprudenziale di cui sopra la notificazione del pignoramento aveva avuto l’effetto di interrompere il decorso della prescrizione del credito, ma non anche di sospenderlo come previsto dall’art. 2945 c.c., co. 2, nemmeno nei confronti dei terzi proprietari. Di conseguenza quando la Banca ha rinotificato l’atto di precetto ed instaurato una nuova procedura esecutiva il credito si era oramai estinto per decorrenza, essendo decorsi più di dieci anni dall’ultimo atto interruttivo e la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Banca.