Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - La rottamazione non estingue l’intervento dell’Agenzia nell’esecuzione immobiliare

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: rottamazione - intervento - agenzia - esecuzione immobiliare

L’Agenzia delle Entrate con Risposta del 17 agosto 2020, n. 266, chiarisce gli effetti dell’applicazione dell’art. 3 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018 (c.d. “rottamazione ter”), sul pregresso intervento effettuato dall’Agenzia medesima in un’esecuzione immobiliare promossa da terzi a carico del comune debitore. Secondo l’Agenzia, l’intervento resta fermo e non si estingue, consentendo la partecipazione alla distribuzione delle somme disponibili in esito alla vendita forzata, qualora il debitore non abbia completato la rateazione prevista prima di tale distribuzione. Qualora, invece, il debitore abbia completato il pagamento, ovviamente l’intervento diverrebbe inefficace e l’Agenzia non potrebbe partecipare ad alcuna distribuzione di somme. Secondo la citata Risposta, infatti, all’Agenzia sarebbe inibito solo l’esercizio di atti di impulso della procedura esecutiva ma non anche il mantenimento del proprio intervento, nonostante la suddetta norma preveda l’estinzione delle procedure esecutive in caso di ammissione al beneficio della “rottamazione”.