argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 giugno 2020, n. 11116, ha affermato che le disposizioni di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c. impongono l’estinzione anticipata del processo esecutivo, senza quindi attendere la sua naturale conclusione con la vendita del bene pignorato, in caso di acclarata impossibilità di una proficua e concreta soddisfazione dei crediti azionati. Infatti lo scopo dell’ordinamento e, nella specie, del processo esecutivo è quello di assicurare al creditore una tutela giurisdizionale effettiva, la quale tuttavia, una volta appurata l’impossibilità di suo raggiungimento, non è più giuridicamente rilevante. In altri termini: il processo esecutivo trova la sua ragion d’essere nella sua efficienza di assicurare un risultato concretamente ed oggettivamente utile ai creditori. L’eventuale sopravvenuta mancanza di tale efficienza deve essere valutata sulla base di elementi strettamente oggettivi, senza quindi spazio per alcuna valutazione di tipo soggettivo né del procedente né del giudice.