argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 maggio 2020, n. 9048, ha affermato che la regolamentazione della liquidazione dei compensi e delle spese spettanti all’Istituto Vendite Giudiziarie per le attività da questo svolte nell’ambito delle esecuzioni forzate (ossia, per esempio, la custodia, il trasporto e la vendita dei beni mobili pignorati) trova la propria esclusiva ed intera disciplina nelle disposizioni del D.M. n. 109/1997, il quale statuisce in modo esaustivo ogni spesa dell’Istituto nell’ambito della determinazione generale delle attività ad esso consentite. Non è applicabile all’attività dell’Istituto Vendite il D.M. n. 80/2009 che disciplina, invece, i compensi spettanti ad altri soggetti, diversi dai predetti Istituti, i quali siano stati nominati custodi dei beni pignorati in sostituzione del debitore ai sensi dell’art. 520 comma 2 c.p.c. Trattasi, infatti, di normative aventi ambiti applicativi diversi, tanto che il secondo non ha abrogato, nemmeno parzialmente, il primo.