argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 giugno 2020, n. 12100, ha chiarito quando il comportamento del cliente può definirsi atto a determinare un concorso di colpa o ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria. Nel caso di specie, l’investitore aveva versato ingenti somme di denaro in contanti e il promotore finanziario aveva rilasciato una distinta recante la dicitura “versamento assegni”, non corrispondente dunque al versamento effettuato dal cliente. Inoltre, le operazioni non erano state annotate in alcun rapporto e anni dopo la chiusura dei rapporti con l’intermediario, il cliente aveva richiesto conto delle relative somme al promotore. Tale comportamento potrebbe configurare gli estremi di un concorso colposo ex art. 1227, co. 1, c.c. che, per la sua gravità, potrebbe addirittura arrivare a recidere il nesso di occasionalità necessaria. La Suprema Corte ha rilevato la mancata valorizzazione degli elementi presuntivi volti a dimostrare l’esistenza di un rapporto esclusivo e diretto tra investitore esperto e promotore, tale da incidere inevitabilmente sulla valutazione del concorso di colpa del cliente. La Corte di Cassazione ha dunque rinviato alla Corte di Appello la valutazione circa la condotta tenuta dal cliente investitore, ai fini della valutazione dell’incidenza causale del suo comportamento anomalo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 1 c.c.