argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
Articoli Correlati: emergenza coronavirus - lavoratori stagionali - indennità
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il d.l. n. 104 del 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (c.d. “Decreto Agosto”). Il decreto legge, in vigore dal 15 agosto 2020, ha previsto che ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari ad euro 1.000. La medesima indennità è attribuita ai lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; ai lavoratori autonomi che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata; agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.