argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, con Sentenza 17 luglio 2020, n. 8246, ha ribadito che l’art. 45, co. 2 e 3, cod. proc. amm., stabilendo che la parte ha la facoltà di “di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante” (co. 2) e che la parte che si avvale di tale facoltà “è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate” (co. 3), non assoggetta il deposito della cartolina di ricevimento della notifica per posta ai termini perentori previsti dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., e cioè quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione per il deposito di documenti, trenta giorni per le memorie e venti giorni per le repliche; ciò, però, non significa che la cartolina di ricevimento possa essere depositata senza alcun limite temporale. L’espressa previsione dell’art. 45, co. 3, cod. proc. amm., secondo cui in assenza della prova del perfezionamento della notifica anche per il destinatario le domande proposte con l’atto introduttivo “non possono essere esaminate”, palesa la necessità che la cartolina stessa sia, comunque, prodotta entro l’udienza di discussione, che segna il momento ultimo entro il quale può essere fornita la prova del perfezionamento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio per il destinatario, o può essere comprovata la non imputabilità dell’omissione.