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Articoli Correlati: reato ex art. 10 d.lgs. n.74/2000 - condotta - elemento soggettivo - esclusione
Tre recenti sentenze della Corte di Cassazione si soffermano sulle principali caratteristiche del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del d.lgs. n.74/2000. Con la sentenza n.8355/2020 si precisa innanzitutto come il reato in questione presupponga l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, assumendo rilievo penale solo la violazione degli obblighi di conservazione delle scritture contabili e dei documenti previsti dalla legge. La condotta del reato, tuttavia, non può consistere sic et simpliciter nel non aver tenuto le scritture in modo da rendere più difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile ma richiede un quid pluris a contenuto commissivo: l’occultamento o la distruzione di tali documenti e/o scritture contabili. Con la sentenza n.8350/2020 viene statuito che il delitto in questione deve ritenersi integrato tutte le volte in cui la documentazione o le scritture mancanti, perché occultate o distrutte, non consentano o rendano più difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, a prescindere dalla circostanza che l’ufficio accertatore sia in grado di raggiungere comunque il risultato per altra via e aliunde. La Cassazione, in ultimo, con la sentenza n.8351/2020 ha precisato come l’accertamento del dolo specifico, richiesto per la sussistenza del reato, presupponga la prova della produzione di reddito e del volume d’affari che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto stesso che l’agente sia titolare di attività commerciale.