argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 novembre 2018, n. 3130, depositata il 23 gennaio 2019, ha ribadito che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo di concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve avvenire tenendo in considerazione “indici di fraudolenza”, rinvenibili da elementi quali le cointeressenze con altri imprenditori o il contesto di riferimento, mentre deve ritenersi irrilevante la mancanza nell’agente della consapevolezza di poter fallire. Nel caso esaminato, nonostante il protratto andamento economico negativo della società in seguito fallita, l’imputato aveva comunque posto in essere un’operazione che concorreva a determinarne il fallimento, con evidente sussistenza di un pericolo concreto.