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Con l’ordinanza n. 114 del 12 giugno 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. posta al riguardo del principio del “ne bis in idem”. Trattasi del noto problema degli illeciti tributari puniti attraverso il cd. doppio binario (tanto con il procedimento amministrativo quanto con l’azione penaltributaria). Il giudice a quo aveva lamentato la violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. e dell’art. 3 Cost. poiché un imprenditore individuale era stato dapprima sanzionato per omesso versamento dell’Iva e quindi sottoposto a procedimento penale per violazione dell’art. 10 ter del d.lgs. 74/2000. La Corte, nel rimandare alla sentenza n.222 del 24 ottobre 2019, rileva che i giudici che rimettono la questione di legittimità sul ne bis in idem non possono limitarsi ad affermazioni apodittiche o valutazioni assertive dei principi che ispirano le norme del doppio binario italiano dovendo piuttosto sviluppare in maniera empirica il test della stretta connessione materiale e temporale dei due procedimenti così come progressivamente affinato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.