argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 luglio 2020, n. 23026, ha statuito che può concorrere nel reato di indebita compensazione come previsto dall’art. 10 quater del d.lgs. n.74/2000 chi ponga in essere una condotta prodromica e “atipica” che favorisca quella tipica di chi utilizza in compensazione crediti inesistenti. Sotto il profilo tecnico-giuridico, la sentenza ricorda che l’art. 110 c.p., che disciplina il concorso di persone nel reato, ha una funzione estensiva dell’ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente abbia posto in essere non l’intera condotta tipica, ma soltanto una frazione “atipica” di essa. Possono quindi assumere rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche, poste in esser da soggetti diversi che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice ed abbiano contribuito causalmente alla produzione dell’evento lesivo dalla stessa menzionato.