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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5513/2020, tornando ad affrontare la fattispecie penale omissiva regolata all’art. 10 ter d.lgs. n.74/2000, stabilisce che l’amministratore della società controllante risponde del reato di omesso versamento dell’Iva di gruppo in virtù dei poteri di controllo esercitabili dalla capogruppo nei confronti delle controllate. Sul punto giova ricordare che l’opzione per la procedura Iva di gruppo, disciplinata dall’art. 73 comma 3 D.P.R. n.663/9172 permette alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti di concentrare su un unico soggetto i versamenti dovuti ai fini Iva. In sede penale non pare dunque operare il criterio della responsabilità solidale tra società controllante e società controllate applicabile in ambito amministrativo tributario, seppur limitatamente alle somme dovute a titolo di debito d’imposta.