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La Corte costituzionale, investita dalla Ctp di Benevento, con Sentenza n. 142/2020, depositata l’8 luglio scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che sancisce, solo per l’amministrazione finanziaria, la reviviscenza delle società per cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Secondo tale norma, infatti, «ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese». In particolare, i Giudici della Corte hanno affermato che la disciplina dell’art. 28, nel favorire l’adempimento dell’obbligazione tributaria verso le società cancellate dal registro delle imprese, non determina l’ingiustificata disparità di trattamento denunciata dalla rimettente. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che non è configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie, per la particolarità dei fini e dei presupposti di quest’ultime, che si giustificano con la «garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato», cui è volto il credito tributario.