<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Crediti non riconosciuti: diventano perdite se effettivamente irrecuperabili

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Sentenza depositata 28 luglio 2020, n. 16167, ha chiarito che la contabilizzazione delle perdite riferite a crediti non riconosciuti o inesigibili deve essere effettuata solamente in presenza di dati certi che provino l’effettiva irrecuperabilità in modo certo e nel periodo di imposta nel quale sono maturate. Infatti, i Giudici della Corte hanno ribadito che «con condivisi argomenti, le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26665 del 18/12/2009, Rv. 610993-01). E’ stato considerato, con argomenti applicabili anche alle sopravvenienze passive, che l’art. 101 t.u.i.r., comma 4, (di contenuto identico al previgente art. 66, comma 2, tranne che per il riferimento all’art. 87 di nuova introduzione) che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negativi del reddito d’impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, “va interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità. Diversamente, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa” (così, Sez. 5, Sentenza n. 27296 del 2014)».