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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 luglio 2020, n. 16147, si è pronunciata sulla responsabilità solidale delle società consorziate nel caso dei debiti erariali di un Consorzio a r.l. e ha confermato che in caso di debiti erariali di un Consorzio a responsabilità limitata, le consorziate rispondono solidalmente con lo stesso esclusivamente se le obbligazioni contratte a monte erano sorrette dallo scopo mutualistico. In particolare i Giudici della Corte hanno ribadito che «il regime della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attività esterna in nome proprio è disciplinato, in via generale, dall’art. 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (primo comma), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati, in relazione alle quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile.
Laddove, poi, il consorzio assuma, come nel caso in esame, la veste societaria, ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata. Conseguentemente, alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall’art. 2472, primo comma, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio».