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Se vi è un accordo con l’Amministrazione Finanziaria per il pagamento rateale del tributo e l’importo dell’imposta evasa è contenuto, il contribuente ha diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche, per accedere a uno sconto di pena. È quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 19064/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 3 pen.), depositata il 10 giugno 2020. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, relativa alla condanna dell’imputato – in esito a giudizio abbreviato - alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di reclusione, stante il giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, a lui contestato per aver indicato, nelle dichiarazioni IVA per gli anni 2009 e 2010 elementi passivi fittizi, rispettivamente, per 24.000 euro e per 26.880 euro, con IVA indebitamente detratta pari, rispettivamente, a 4.000 euro e a 4.480 euro. Il ricorso in Cassazione veniva basato su elementi oggettivi che ruotavano attorno alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento è stato sollecitato dalla difesa dell’imputato alla luce delle seguenti circostanze: la parziale estinzione del debito tributario mediante pagamento delle prime rate concordate con il Fisco; l’entità non eccessiva del valore dell'imposta evasa; l'esistenza di un unico precedente per un delitto colposo, rispetto al quale c’è stato il patteggiamento della pena. Gli Ermellini, nel rinviare la causa alla Corte d’Appello per nuovo giudizio, hanno riscontrato il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado.