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In tema di riscossione coattiva delle imposte, il contribuente è gravato dall'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale. L’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se la sottesa obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il fondo medesimo sia stato costituito molto tempo prima della nascita del debito. È questo – sinteticamente – il principio che si ricava dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14201 dell’8 luglio 2020. Osservano gli Ermellini che la CTR ha rilevato che «il credito tributario per il quale è stata fatta iscrizione ipotecaria è relativo ad IRPEF ed IVA, che riguarda la dichiarazione infedele sulla attività professionale e quindi ne ha tratto le conclusioni che si tratta di reddito destinato ai bisogni della famiglia. A fronte di ciò il ricorrente, che è gravato dell'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale, deduce alcune circostanze in fatto, e cioè di avere proventi sufficienti a soddisfare i bisogni della famiglia (la pensione, il reddito della moglie) e di avere utilizzato risparmi intestati ai figli per fare fronte a non meglio specificate necessità finanziarie della propria attività, senza specificare se ha dedotto queste circostanze in primo grado, se le ha riproposte in appello e in quale atto, ed in ogni caso quale sarebbe la loro decisività ai fini che qui interessano, posto che l'esistenza di (altri) redditi non occultabili non dimostra di per sè che il debito tributario è da considerarsi contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa».