<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/09/2020 - Frode IVA: se il cedente ha elementi tali da sospettare irregolarità da parte dell’esportatore abituale ed effettua l’operazione in sospensione d’imposta ne risponde solidalmente

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 luglio 2020, n. 14979, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate in ordine ad una frode iva, ha chiarito che in caso di cessione di beni o prestazioni di servizi in sospensione d’imposta verso un esportatore non abituale si configura una frode fiscale. I Giudici del Palazzaccio, nella sentenza in oggetto, hanno precisato che le operazioni non imponibili ex art. 8, co.1 lettera c) D.P.R. 633/72 si differenziano da quelle previste nell’art. 8 co.1 lettere a) e b) del medesimo decreto poiché nella prima ipotesi il legislatore ha previsto un elenco di operazioni non imponibili mentre nelle altre due ipotesi interessano la sussistenza del debito iva o, meglio, la sua insussistenza. Nella prima ipotesi, infatti, il legislatore ha voluto elencare le operazioni non imponibili che altrimenti lo sarebbero, in modo tale che la non imponibilità in quei casi non dipenda dalla sussistenza debito IVA, e neanche dalla relativa responsabilità solidale o principale, bensì dalla sua esecutività. Ciò in ragione del fatto della possibilità di compensare il debito con il credito iva dell’esportatore abituale.