argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione Terza Sezione Penale con la sentenza n. 7644/2019 ha confermato che l’amministratore che subentra in un ente senza verificare preventivamente la situazione finanziaria dello stesso incorre nei reati previsti dall’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000. Chi subentra nella carica societaria di amministratore, senza un minimo di verifica preventiva circa la situazione finanziaria dell’ente, non può sfuggire alla condanna per il reato previsto dall’articolo 10-ter del D.lgs. n. 74/2000, facendo leva sulla crisi di liquidità ascrivibile alla precedente gestione e alla perdita del principale committente. Per evitare di incorrere in responsabilità penale, il nuovo amministratore deve impiegare la poca liquidità presente nelle casse della Società per far scendere il debito sotto la soglia fissata dalla norma incriminatrice, a discapito del pagamento degli stipendi ai dipendenti. Con questa motivazione i supremi giudici hanno confermato la condanna penale emessa dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti dell’amministratore di una società cooperativa che aveva omesso il versamento dell’IVA per 275.191,00 euro in relazione all’anno d’imposta 2013.