argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 febbraio 2020, depositata il 13 luglio 2020, n. 14876, ha sottolineato – in tema di operazioni soggettivamente inesistenti – che è in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere della prova in ordine all’oggettiva fittizietà del fornitore e alla consapevolezza del soggetto destinatario. In ordine a tali operazioni, spetta invece al contribuente la prova dell’utilizzo della massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Nel caso in esame, riguardante importazione intracomunitaria di autoveicoli per il tramite di società interposte fittizie, la Suprema Corte ha rilevato lo “stato soggettivo di ignoranza” della società accertata, in merito alla frode nelle operazioni a monte.