argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 giugno 2018, n. 29459, depositata il 15 novembre 2018, ha affermato che, qualora non sia stata effettuata – ante dichiarazione di fallimento – la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di vendita, quest’ultimo è inopponibile al fallimento. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 45 l.f., affinché un negozio sia opponibile al fallimento, la trascrizione dell’atto di vendita al PRA deve avvenire anteriormente alla dichiarazione di fallimento. È infatti fondamentale, aggiunge la Corte di Cassazione, compiere tutte le formalità atte a rendere opponibili gli atti ai terzi, ossia – nel caso de quo – provvedere alla trascrizione dell’atto della vendita, prima dell’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento.