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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 luglio 2020 (p.u. del 3 marzo 2020), n. 21158, dopo aver passato nuovamente in rassegna le posizioni della giurisprudenza di legittimità in tema di omesso versamento delle ritenute certificate o dovute nonché della “crisi di liquidità” quale fattore in grado di escludere la colpevolezza dell’autore del reato, ha voluto, expressis verbis, «sgomberare definitivamente il campo da un equivoco di fondo che rischia di alterare la corretta impostazione dogmatica del problema: per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l’intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto». Il dolo del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 74/2000 è integrato semplicemente dalla consapevolezza dell’illiceità dell’omissione che si pone in essere, senza richiedere la norma l’ulteriore requisito di un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato: «la scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono». L’oggettiva impossibilità di adempiere può rilevare solo qualora assuma i caratteri della forza maggiore, idonea ad escludere la suitas della condotta, ed essa, nei reati omissivi, assume i connotati dell’assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento dovuto, che deve sussistere al momento della consumazione del reato (ossia al momento dell’inutile scadenza del termine). La Corte, pertanto, conclude che: «a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non può essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento alle singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l’inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico».