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La Terza Sezione penale della Suprema Corte, con Sentenza del 7 agosto 2020 (ud. 17 luglio 2020), n. 23611, chiarisce che la violazione dell’obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici della salute "dei lavoratori" addetti al lavoro notturno (sancito dall’art. 14 del d.lgs. n. 66 del 2003), «è unica indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati e non sottoposti a visita medica». A sostegno di questa conclusione, la Corte osserva che in tal senso depone il «tenore della disposizione il cui riferimento ai "lavoratori" non vale a giustificare una diversa interpretazione […] poiché in malam partem e in violazione al principio di legalità che regola la materia penale. La pluralità di lavoratori rileva, al contrario […], quale elemento per valutare la gravità del fatto, ex art. 133 c.p., e per la commisurazione della pena. A conferma di siffatta interpretazione sorregge anche la previsione sanzionatoria laddove alla violazione dell’art. 14, comma 1, consegue la pena prevista dall’art. 18 bis, comma 2, non ancorata al numero di lavoratori. Diversamente da altre previsioni di legge (vedi: d.lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 2, laddove prevede che si applica la pena dell’ammenda di Euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione, d.lgs. n. 286 del 1998, art. 22 che punisce, con la reclusione da sei mesi e a tre anni e Euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato, l’impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno) la sanzione è unica e non commisurata ai lavoratori impiegati».