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Articoli Correlati: continuità aziendale - art. 38-quater d.l. 34/2020 - soggetti IAS
Assonime ha recentemente pubblicato la Circolare n. 16/2020 la quale richiama le principali novità introdotte dai decreti Liquidità e Rilancio messe in atto per salvaguardare la continuità operativa delle imprese. In particolare, l’art. 38-quater del d.l. 34/2020, ha introdotto importanti indicazioni per quanto concerne la valutazione delle voci e la prospettiva della continuità aziendale con riferimento ai bilanci 2019, prevedendo che non si tenga conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio, mentre con riferimento ai bilanci 2020, la valutazione delle voci può avvenire sulla base delle risultanze del bilancio precedente. Ciò determina una sostanziale sterilizzazione nei bilanci 2019 degli effetti distorsivi della pandemia per quanto concerne la valutazione delle continuità aziendale. Uno degli aspetti di più difficile interpretazione della norma è legato alla possibilità di applicazione anche da parte dei soggetti IAS adopter. Sul punto, Assonime si è pronunciata nel senso della possibilità di applicazione delle valutazioni sulla continuità aziendale introdotte dall’art. 38-quater del d.l. 34/2020 anche da parte delle società IAS. Infatti, è innegabile che le esigenze alle quali la norma risponde risultano essere comuni a tutte le imprese, indipendentemente dai principi contabili adottati. Inoltre, Assonime evidenzia altresì – tra gli altri – che l’applicazione di un differente trattamento contabile a fronte delle medesime situazioni determinerebbe un serio problema di comparabilità dei bilanci tra imprese con una conseguente ingiustificabile disparità di trattamento.