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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 settembre 2020, n. 20625 ha affermato che, la decisione del socio di maggioranza di sciogliere la società non comporta, di per sé, abuso di maggioranza né la sussistenza di un conflitto di interessi e ciò anche nel caso in cui il socio di maggioranza sia debitore della società partecipata. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte nel caso di specie, la delibera di scioglimento anticipato della società non è ritenuta impugnabile per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2373 c.c. L’eventuale conflittualità deve infatti essere considerata facendo riferimento all’eventuale contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale, quest’ultimo inteso come l’insieme degli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parte del contratto di società e che riguardano – tra gli altri – la produzione del lucro e la massimizzazione del profitto sociale. La deliberazione di scioglimento anticipato della società potrebbe inoltre essere annullabile per abuso di maggioranza, ma solo nel caso in cui non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, preordinata a raggiungere interessi divergenti da quelli societari o a ledere quelli degli altri soci. Nel caso di specie, entrambe le situazioni risultano inesistenti, in ogni caso, la scelta di sciogliere la società non determina il venir meno del credito vantato dalla società sciolta nei confronti del socio di maggioranza, in quanto il liquidatore deve riscuotere il credito e ripartirlo ai creditori sociali.