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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 2 settembre 2020, n. 18250, ha accolto il ricorso di un lavoratore il quale aveva agito in giudizio nei confronti della società (s.a.s.) sua datrice di lavoro, per ottenere il pagamento di T.F.R. e differenze retributive che, nelle more del giudizio di primo grado, veniva cancellata dal registro delle imprese e, di conseguenza, la Corte d’Appello lo riteneva inammissibile in quanto l’appello avrebbe dovuto essere proposto nei confronti degli ex soci della s.a.s. o comunque dei soggetti responsabili per i debiti gravanti sulla società estinta. La Suprema Corte, invece, ha accolto l’appello del lavoratore posto che la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore il quale non ha dichiarato tale evento in udienza oppure lo abbia comunicato alle altre parti – secondo le modalità e tempistiche previste dall’art. 300 c.p.c. – determina che, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, tale procuratore continua a rappresentare la parte come se tale evento non si fosse verificato, con conseguente notificazione dell’impugnazione presso di lui, come quindi correttamente fatto dal lavoratore.