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Il Tribunale di Roma, con Sentenza n. 11670/2019, ha affermato che, affinché possa essere richiesto il risarcimento del danno nell’ambito di un’azione di responsabilità sociale, il soggetto agente deve dimostrare sia l’inadempimento dell’amministratore sia il danno concreto, ovvero il depauperamento del patrimonio sociale a causa delle operazioni messe in atto dall’organo gestorio. Il nesso causale possiede un’importanza fondamentale, poiché consente di limitare l’entità del danno a quello riferibile alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori. Quest’ultimi devono dimostrare l’inesistenza del danneggiamento o la non imputabilità del fatto dannoso, considerando che, nel rispetto della Business Judgement Rule, essi non possono rispondere in caso di mera inopportunità della scelta o di risultati negativi. Oggetto dell’accertamento deve essere la modalità di esercizio del potere discrezionale la cui responsabilità è diretta e personale dei singoli amministratori: la conferma di tale verifica configura un’obbligazione risarcitoria di natura solidale fra i componenti del consiglio di amministrazione, rilevando l’art. 2055 c.c. Nonostante ci si trovi in una situazione di concorso di più persone, il Tribunale di Roma ha stabilito come sia necessaria l’imputabilità del fatto dannoso a ciascuno dei singoli concorrenti, dovendo procedere, però, alla gradazione delle responsabilità. I giudici, richiamando le Sentenze del 16 gennaio 2018 e n. 15804/2018 del Tribunale di Roma, hanno affermato come non possano essere causa di danni patrimoniali le mere irregolarità contabili, essendo avvenimenti “neutri” non incidenti sulla consistenza del patrimonio sociale. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Milano nella Sentenza n. 10224/2013, in cui ha sottolineato che persino l’alterazione delle scritture contabili non può integrare il diritto al risarcimento a meno che non sia dimostrato il danno alla società. Nonostante ciò, le Decisioni citate del Tribunale di Roma ammettono la possibilità che gli artifizi contabili messi in atto possano costituire segnali rivelatori di condotte censurabili.