argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 agosto 2020, n. 17421 ha affermato che in tema di postergazione dei finanziamenti soci ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c. (“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”) occorre valutare esclusivamente il momento in cui viene concesso il finanziamento da parte del socio, non assumendo rilevanza il ciclo produttivo dell’attività svolta dalla società. È, infatti, in questo momento che «il socio decide di provvedere al fabbisogno finanziario della società a mezzo di finanziamenti e non già a mezzo di capitale di rischio, così ponendo in essere il comportamento in contrasto con la funzione perseguita dalla norma». Tale orientamento è coerente con la finalità dell’art. 2467 c.c., in particolare contrastare la sottocapitalizzazione della società «quale tecnica di traslazione sui creditori e sui terzi dei rischi da continuazione dell’attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei soci e aggravamento del dissesto a scapito dei creditori».