argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 14 settembre 2020, n. 19006, ha affermato che il termine breve per l’impugnazione in cassazione della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre dalla data di notifica del testo integrale della pronuncia e che tale notifica deve essere effettuata a mezzo p.e.c. dalla cancelleria competente. L’ordinanza chiarisce che la modificazione dell’art. 133 comma 2, c.p.c. ad opera del d.l. n. 90 del 2014, non incide sulle norme processuali con notifica a cura della cancelleria, ma interessa esclusivamente le notifiche su impulso di parte.