<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Il reato di bancarotta fraudolenta documentale assorbe i reati minori di omesso deposito delle scritture contabili e di bancarotta documentale semplice

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 settembre 2018, n. 70, depositata il 2 gennaio 2019, ha affermato che l’omesso deposito delle scritture contabili ai sensi dell’art. 16, n. 3, l.f., nonché il reato di bancarotta semplice documentale in caso di mancato rinvenimento delle stesse, sono assorbiti nel reato più grave di bancarotta fraudolenta documentale, qualora quest’ultimo abbia ad oggetto le medesime scritture contabili. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il reato di bancarotta fraudolenta documentale assorbe i reati minori di omesso deposito e di bancarotta documentale semplice. La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che occorre porre particolare attenzione alla corretta distinzione tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e quello di bancarotta documentale semplice. In particolare, una delle differenze concerne l’oggetto del reato, in quanto il reato di bancarotta fraudolenta documentale ha per oggetto qualsiasi scrittura contabile, a differenza del reato di bancarotta documentale semplice che ha per oggetto solo le scritture contabili obbligatorie. Inoltre, integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell’imprenditore atta ad impedire la ricostruzione del volume degli affari e del proprio patrimonio.