argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Torino, con Decreto dell’8 settembre 2020, n. 81, depositato in data 10 settembre 2020, ha ribadito che la mancata comparizione del creditore all’udienza per la dichiarazione di fallimento non comporta automaticamente una sua rinuncia, con la conseguenza che può essere dichiarato il fallimento. Il decreto inoltre chiarisce che il mancato deposito di note scritte non comporta mancata comparizione della parte nell’udienza, salvo che l’ordinanza che dispone la trattazione scritta lo preveda espressamente.