<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/10/2020 - Interruzione di diritto del processo per intervenuto fallimento e decorrenza del termine per la riassunzione

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 gennaio 2020, depositata il 26 giugno 2020, n. 12890, ha precisato che, in caso di interruzione automatica del processo per intervenuto fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione della causa ai sensi dell’art. 305 c.p.c. decorre dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo. Affinché vi sia “conoscenza legale” – chiarisce la Suprema Corte – la comunicazione dell’intervento fallimento può essere effettuata dal curatore fallimentare anche a mezzo posta elettronica certificata, a condizione che tale comunicazione faccia esplicito riferimento al processo nel quale l’evento interruttivo esplica i propri effetti e venga indirizzata non alla controparte personalmente, ma al procuratore di quest’ultima costituito. Solo in presenza di tali requisiti, la comunicazione del curatore a mezzo posta elettronica certificata alle parti interessate può ritenersi idonea ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo.