argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Bologna, con Decreto 10 gennaio 2020, depositato il 15 gennaio 2020, n. 457, ha escluso, nell’ambito del giudizio di omologazione del concordato fallimentare, la legittimazione del creditore che non ha fatto pervenire il proprio dissenso alla proposta ad opporsi all’omologazione del concordato. Tale creditore non può, infatti, essere fatto rientrare nella categoria di “qualsiasi altro interessato” di cui all’art. 129, comma 2, l.f., potendo essere in questa ricompresi i soli creditori non convocati per l’adunanza fissata, non ammessi al voto o astenuti. In ordine al controllo demandato al giudice nell’ambito del concordato fallimentare, la Corte bolognese ha stabilito che esso attiene la legittimità della procedura, escludendone pertanto il sindacato sulla convenienza della proposta.