argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Interpello n. 380 del 18 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla tassazione del provvedimento di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria promossa dal curatore ai sensi dell’art. 66 l.f. e dell’art. 2901 c.c. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha concluso affermando che la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria esperita dal curatore deve essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte Prima, allegata al T.U.R. Ciò in quanto, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esito favorevole dell’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) non produce effetti restitutori o traslativi, bensì rende esclusivamente inefficace nei confronti del massa dei creditori l’atto pregiudizievole.