Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Canoni non riscossi per morosità. Inopponibile la risoluzione retroattiva

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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I canoni di affitto non percepiti per morosità derivanti da un contratto di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo risolto consensualmente tra le parti costituiscono reddito tassabile. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 349 depositata il 9 gennaio 2019. I supremi Giudici dopo aver analizzato il quadro normativo di riferimento hanno affermato che “il solo fatto della intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo di per sé ad escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile IRPEF, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che non risulti la inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva; in tale ultimo caso, la stessa decisione ha sottolineato che resta impregiudicata, peraltro, ogni valutazione in ordine alla opponibilità di tale eventuale retroattività all’Amministrazione finanziaria”.