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Articoli Correlati: azione ex art. 146 l.f. - clausola compromissoria - inapplicabilità
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 giugno 2020, depositata il 23 luglio 2020, n. 15830, ha confermato il principio secondo il quale, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 l.f. Nel confermare tale principio, la Suprema Corte ha evidenziato come tale principio trovi giustificazione proprio nella ratio dell’azione in parola, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia tanto dei soci che dei creditori sociali (in cui confluisce - con connotati di autonomia e con modifica della legittimazione attiva - sia l’azione di cui all’art. 2393 c.c. che quella prevista all'art. 2394 c.c., in riferimento alle quali la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società).